Art. 1.
(Modifica all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302).

      1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è inserito il seguente:

      «1-ter. L'elargizione di cui al comma 1 si applica in favore degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza vittime di azioni od operazioni di servizio».